Attività e procedimenti
Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Gli uffici di segreteria provvedono al rilascio in copia di documenti amministrativi e certificati.
Atti amministrativi
E’ riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, numero 241.
C’è esclusione del diritto di accesso in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere loro interessi giuridici; la trasparenza è assicurata nei confronti del singolo soggetto e non di altri soggetti.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata per iscritto.
Certificati
Per la consegna dei vari certificati richiedibili agli uffici di segreteria sono previsti i seguenti tempi di consegna:
- certificato iscrizione alunni: massimo 5 giorni lavorativi;
- certificato frequenza alunni: massimo 5 giorni lavorativi
- certificato studio alunni: massimo 5 giorni lavorativi
- certificato nulla osta al trasferimento alunni: massimo 5 giorni lavorativi
- certificato dichiarazioni varie docenti: 5 giorni lavorativi
Certificato servizio docenti
Non è più necessario richiedere il certificato di servizio: puo’ essere sostituito dall’autocertificazione.
Dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati già in possesso dell’amministrazione, potranno acquisire d’ufficio i dati o avvalersi dell’autocertificazione dei privati sul possesso dei requisiti.
Normativa di riferimento: decreto semplificazioni “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre del 2011 n. 183″.